Rinnovabili: il Tar annulla le linee guida della Puglia per l'istallazione degli impianti |
| Scritto da Annalisa Tancredi |
| Mercoledì 21 Dicembre 2011 12:29 |
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A pronunciare la sentenza è stato il Tar pugliese di Lecce in accoglimento del ricorso proposto da alcuni imprenditori del settore, intenzionati a realizzare un progetto fotovoltaico da circa 1.000 kW a Taranto nell'agro di Grottaglie: alla richiesta di autorizzazione per l’installazione, gli impresari avevano ricevuto responso negativo avviando di conseguenza il procedimento di ricorso. Con la sentenza n. 2156 del 14 dicembre 2011 il Tar di Lecce ha annullato il Regolamento regionale pugliese sugli impianti FER e in particolare le norme che individuano le aree non idonee all’installazione degli impianti a fonti rinnovabili perché, secondo i giudici amministrativi, le “aree non idonee” non possono “essere qualificate come zone soggetto a un divieto preliminare assoluto”. Brutto colpo per la Regione Puglia che con l’approvazione Regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010 era stata la prima regione italiana ad aver approvato le Linee guida per l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sul territorio, recependo così le Linee guida nazionali ancora prima che entrassero in vigore (approvate con DM il 10 settembre 2010 e in vigore dal 1° gennaio 2011). La regione guidata da Nichi Vendola poteva vantarsi di aver soffiato il primato alle regioni Toscana, Emilia Romagna, Piemonte e Marche. “Parchi, riserve, siti Unesco, beni culturali, immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, territori costieri, laghi, fiumi, torrenti e corsi d’acqua, boschi, zone archeologiche, tratturi, grotte, lame e gravine e versanti” erano le zone escluse dalla costruzione di impianti, insieme ai “coni visuali”, ovvero le vedute panoramiche e le aree agricole con caratteristiche tipiche del pugliese.
Ma il Tar di Lecce richiama l’attenzione alla sentenza n. 1221/2011 della prima sezione in cui si afferma che in qualsiasi caso “non sono ammissibili aprioristiche interdizioni estese ad intere porzioni di territorio” ma che invece delle volte risulta necessario “operare anche nelle ipotesi in cui si tratti di aree di particolare pregio ambientale e/o paesaggistico, un bilanciamento in concreto dei diversi interessi contrapposti (da un lato i valori, come detto, di carattere ambientale/paesaggistico, dall’altra quelli alla produzione di energia nonché alla salubrità ambientale)”. I giudici amministrativi hanno inoltre richiamato quanto già affermato nell’allegato 3 delle Linee guida nazionali per cui “L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio” e quindi, afferma la sentenza, il provvedimento di diniego alla realizzazione di un impianto “deve contenere una motivazione specifica che contenga adeguate indicazioni sulla valutazione effettuata in concreto riguardo a quella specifica zona indicata nel progetto, non potendo richiamare genericamente le linee guida, nazionali o regionali”. In concreto si afferma che le valutazioni delle aree non idonee non può essere fatta aprioristicamente ma deve essere effettuata caso per caso, controbilanciando i diversi interessi in gioco, siano essi paesaggistici, di tutela ambientale o di produzione di energia pulita per il benessere del paese. Un giusto principio che però potrebbe incorrere nel rischio di appesantire la procedura burocratica per il rilascio dell’autorizzazione. Annalisa Tacredi
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Sono state annullate le Linee guida della Regione Puglia in materia di installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, approvate con il Regolamento regionale del 30 dicembre 2010, perché in contrasto con la normativa nazionale che individua le aree non idonee alla costruzione di impianti.